TITOLO I
Denominazione – Sede
ART. 1
E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione di promozione sociale, non commerciale, operante nel settore socioculturale che assume la denominazione “Verso Sud – Associazione di Promozione Socioculturale”.
L’associazione ha la sede legale in Torre Annunziata, Via Fusco n° 61 e la sua durata è illimitata.
E’ prevista l’apertura, inoltre, di una o più sedi operative.
TITOLO II
Scopo- Oggetto
ART. 2
L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità e promozione sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Essa opera senza scopo di lucro e con le seguenti finalità:
1) costruire una cultura di legalità e contrastare le condizioni che favoriscono l’illegalità;
2) favorire e partecipare a processi di cittadinanza attiva;
3) favorire l’inclusione sociale e contrastare fenomeni di emarginazione urbana e sociale;
4) favorire la sostenibilità ambientale.
In particolare:
a) tenere al centro dell’interesse i bisogni della Città;
b) vivere la politica come “bene comune”;
c) impegnarsi per la legalità attraverso strumenti quali: osservatorio sulle politiche degli enti locali, sull’educazione alla legalità e per le pratiche di legalità, realizzare una rete di centri sociali utilizzando, ma non in maniera esclusiva, i beni confiscati e utilizzando i vantaggi offerti dalla recente legislazione regionale e nazionale, organizzare un’iniziativa annuale di studio dedicata ad Amato Lamberti, altro;
d) favorire la cittadinanza attiva, responsabile e solidale attraverso strumenti quali: una rete di informazione (sito/blog, giornale, altro); la partecipazione e la progettazione sociale e condivisa (attraverso strumenti quali forum urbani, forum sociali, altro); una nuova cultura del vivere urbano (politiche culturali, produzione di cultura); iniziative che riducano la footprint (energia, rifiuti, inquinamento, altro) dell’uomo sul pianeta; reti sociali e associative; pratiche di democrazia associative e di condivisione (sondaggi, referendum, ecc); ricerche e dati sulle nostre città (osservatorio urbano, centro ricerche e studi); protagonismo, partecipazione e cittadinanza delle donne per una nuova cultura dei diritti (teatro per le donne, sportelli per donne, scuola, welfare, altro); recupero della memoria storica e dell’identità della Città; la formazione e l’educazione; l’autoformazione dei soci.
TITOLO III
Soci
ART. 3
Il numero dei soci e’ illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 4
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, con contemporaneo versamento della quota associativa di iscrizione, fissata in €20,00 (euro venti\00), una tantum, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori di anni 16, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporaneo rilascio della tessera sociale, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea dei soci.
In caso di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata previa restituzione della tessera associativa.
ART. 5
La qualifica di socio da’ diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.
ART. 6
I soci sono tenuti a versare, oltre la quota di adesione una tantum, un contributo associativo annuale, o mensile, stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio.
I giovani associati di età inferiore a 26 anni, non lavoratori, sono esentati dal versamento della quota di adesione ed associativa, annuale o mensile, ma corrisponderanno la cifra simbolica di €5,00 (cinque\00) ogni anno sociale.
Recesso – Esclusione
ART. 7
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 8
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale.
L’esclusione sarà deliberata dall’Ufficio dei Garanti, nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso per un periodo di un mese dalle scadenze previste per il versamento del contributo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Successivamente, il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
ART. 9
Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto all’art. 8 lett. b) del presente Statuto.
I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo asso¬ciativo annuale versato.
TITOLO IV
Risorse economiche – Fondo Comune
ART. 10
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazio¬ne né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Esercizio Sociale
ART. 11
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Per il primo anno di vita dell’Associazione, tuttavia, l’esercizio sociale avrà termine il 31 dicembre 2013.
TITOLO V
Organi dell’Associazione
ART. 12
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio (o Ufficio) dei Garanti;
e) il Tesoriere;
f) il Presidente onorario.
Assemblea
ART. 13
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
ART. 14
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) elezione del Consiglio direttivo;
b) elezione del Collegio dei Garanti;
c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
e) approvazione di eventuali Regolamenti;
f) deliberazione in merito all’esclusione dei soci.
ART. 15
L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 16
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della\e sede\i operativa\e, e da pubblicarsi su eventuali organi di stampa editi dall’associazione sul sito\blog dell’associazione, ed in generale ovunque, sui vari network sociali (facebook, twitter, ecc.), siano presenti profili gestiti dall’associazione stessa, al fine di darne massima divulgazione, almeno venti giorni prima della adunanza, conte¬nente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall’Ufficio dei Garanti o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
ART. 17
L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Consiglio Direttivo
ART. 18
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ne fa parte di diritto il Presidente onorario.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo sms, mail o messaggio sui network sociali da inoltrarsi non meno di tre giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico – finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
ART. 19
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sosti¬tuirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Presidente
ART. 20
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
In caso di assenza di entrambe le figure, la convocazione sarà effettuato dal consigliere più anziano, da un punto di vista anagrafico.
Il Presidente può essere revocato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Direzione nel corso di una riunione convocata con espresso ordine del giorno e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. In questo caso vengono eletti tre reggenti con il compito di convocare una nuova Assemblea generale entro due mesi.
Collegio dei Garanti
Art. 21
Le funzioni di garanzia sono svolte dall’Ufficio dei Garanti che viene eletto con le stesse modalità e per lo stesso periodo indicato per il Presidente. E’ composto da 3 soci.
L’Ufficio dei Garanti interviene per assicurare la piena applicazione dello Statuto, l’esercizio dei diritti e dei doveri dei soci, il corretto svolgimento dei procedimenti disciplinari.
Il Collegio partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Direzione e dell’Assemblea generale dei Soci.
Tesoriere
Art.22
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Direzione di cui fa parte su proposta del Presidente, con la maggioranza dei voti validamente espressi.
Il Tesoriere è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative dell’Associazione.
Presidente Onorario
ART. 23
Il Presidente onorario è scelto tra i soci fondatori dell’Associazione per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi
Non è eleggibile alle cariche sociali. Partecipa, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 24
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VI
Scioglimento
ART. 25
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Clausola compromissoria
ART. 26
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Napoli.
Norma finale
ART.27
Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.